Tecnogas s.a.s. di R. Milo


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Op. Caldaia

Servizi


Per garantire la sicurezza e l'efficienza di funzionamento, l'impianto di riscaldamento deve essere ben tenuto e correttamente regolato. Per tale motivo su tutti gli impianti deve essere effettuato un intervento di manutenzione almeno una volta l'anno e deve essere effettuata periodicamente la verifica del rendimento di combustione salvo diverse istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore.
Ogni anno si deve effettuare la manutenzione ordinaria della caldaia per il riscaldamento domestico (di potenza inferiore ai 35 kW).
Oltre alla pulizia annuale della caldaia, ogni due anni bisogna fare l'analisi di combustione, che consiste nel controllo dei fumi e delle emissioni.
Una regolare manutenzione della caldaia permette di ridurre i consumi, aumentare l'efficienza degli impianti e limitare l'inquinamento atmosferico prodotto dagli scarichi dei fumi.
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto.
Il cittadino deve rivolgersi al proprio tecnico di fiducia che dovrà effettuare annualmente la manutenzione della caldaia e biennalmente la prova di combustione, a meno di diverse indicazioni riportate sui libretti del costruttore.

Tipo di Caldaia

Manutenzione

Analidi dei Fumi

Bollino verde

P<35 KW

Una volta l'anno

Una volta ogni DUE anni

SI

35 KW

Una volta l'anno

Una volta l'anno

NO

P>35 KW

Una volta l'anno

Due volte l'anno

NO

Al termine delle operazioni il tecnico deve:
aggiornare il libretto d'impianto della caldaia;
rilasciare all'utente il rapporto di controllo e manutenzione (Allegato G), in cui sono indicati i controlli effettuati e le eventuali raccomandazioni
rilasciare all'utente "Strisciata" dell'analizzatore (esito dell'analisi di combustione) redatta secondo le norme vigenti (n. 3 prove dei fumi)

La manutenzione di un impianto termico deve essere effettuata da un tecnico o da un'impresa che abbia competenza tecnica e che sia abilitata ai sensi del DM 37/2008; per questo motivo il Comune di Napoli ha sottoscritto con le Confederazioni Artigiane (Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai) un protocollo d'intesa per l'istituzione di un elenco di manutentori convenzionati che, oltre ad avere i requisiti suddetti, si impegnano ad effettuare una manutenzione, sugli impianti di potenza minore ai 35 kW, a regola d'arte e a prezzi contenuti.

Le tariffe per gli interventi di manutenzione praticati dalle imprese di manutenzione, iscritte nell'elenco, su impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW, sono così determinate:
contratto di manutenzione biennale, comprendente due operazioni di manutenzione e una prova di combustione, fino ad un massimo di € 130,00 (IVA e spese di viaggio incluse) con l'aggiunta del solo costo del bollino verde (€ 8,60) e del relativo invio al Comune;
una analisi dei fumi effettuata nel rispetto della normativa vigente fino ad un massimo di € 50,00 (IVA e spese di viaggio incluse) c con l'aggiunta del solo costo del bollino verde (€ 8,60) e del relativo invio al Comune.

La ditta convenzionata non dovrà richiedere alcun prezzo aggiuntivo per l'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione al Comune. Le ditte, inoltre, possono, offrire agli utenti diverse tipologie di contratto che includevano servizi aggiuntivi per il cliente, a prezzi di mercato; l'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione avrà comunque un prezzo per l'utente di soli € 8,60 comprensiva del bollino verde.
Detti prezzi potranno essere aggiornati ogni due anni in base all'indice ISTAT

Verifiche del Comune di Napoli

Le norme vigenti (L. 10/91, DPR 412/93 e 551/99), oltre a prevedere la manutenzione a cura dell'utente, impongono agli Enti Locali (i Comuni con più di 40.000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio) di verificare l'effettivo stato di manutenzione delle caldaie con controlli a carico degli utenti (DPR 412/93 art. 11 comma 18; DPR 551/99 art. 11 comma 18). Il Comune di Napoli, in collaborazione con l'Agenzia Napoletana Energia e Ambiente (ANEA), ha avviato nel 2001 i controlli sulle caldaie previsti dalla normativa. L'Ente Locale, in sostituzione dei propri controlli - solo relativamente agli impianti autonomi - , può accettare una autodichiarazione di avvenuta manutenzione (vedi sessione autodichiarazione biennio 2011-2012).In tal caso l'Ente Locale è tenuto, comunque, a realizzare controlli su un campione di impianti "autocertificati"; il costo di tali controlli viene sostenuto, così come prevede la normativa, utilizzando i versamenti di € 7,75 e, quindi, suddiviso tra tutti coloro che si autocertificano.
Coloro che, invece, non presentano la dichiarazione di avvenuta manutenzione pagano il costo "pieno" del controllo ovvero euro 77,00
Si ricorda, quindi, che:
i controlli sono gratuiti esclusivamente per gli impianti con potenza inferiore a 35 kW autocertificati, ovvero, per i quali è stata presentata la dichiarazione di avvenuta manutenzione; i controlli sono a carico dell'utente per gli impianti con potenza superiore a 35 kW e per tutti gli impianti inferiori ai 35 kW non autocertificati. L'Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta 2878/2003, ha stabilito i seguenti oneri per quanto riguarda i controlli sugli impianti termici:

IMPIANTO AUTONOMO (UNIFAMILIARE)DETTAGLIO

COSTO DEL CONTROLLO

Impianto di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW autocertificato

GRATUITO

Impianto di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW NON autocertificato

€ 77.00

IMPIANTO CENTRALIZZATO DETTAGLIO

 

Impianto di potenza nominale del focolare uguale o maggiore a 35 kW e fino a 116 kW

€ 155,00

Impianto di potenza nominale del focolare maggiore a 116 kW e fino a 350 kW

€ 230,00

Impianto di potenza nominale del focolare maggiore a 350 kW

€ 325,00

   

Il controllo del Comune è finalizzato a verificare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio e non include interventi di manutenzione che sono esclusivamente a cura del responsabile dell'impianto.
Il controllo da parte del Verificatore ANEA dovrà essere svolto in presenza del responsabile dell'impianto o di una persona da lui delegata: può essere utile, inoltre, che durante il controllo sia presente il manutentore di fiducia, anche nel caso in cui egli non abbia la qualifica di terzo responsabile. E' obbligatorio, invece, la presenza della ditta di manutenzione durante le verifiche degli impianti termici centralizzati.
Il responsabile dell'impianto dovrà rendere disponibile, per la consultazione, la seguente documentazione:
Dichiarazione/i di conformità dell'impianto rilasciata/e dall'impresa installatrice;
Libretto di impianto o di centrale;
Libretti di uso e di manutenzione;
Libretto matricolare ISPESL (impianti con potenza superiore a 30.000 kcal/h);
Certificati di verifica (ASL) (impianti con potenza superiore a 100.000 kcal/h);
Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) (impianti con potenza superiore a 100.000 kcal/h).
Cosa fare se l'esito del controllo dell'Ente non è positivo?
Nel caso in cui l'ispettore dell'ANEA riscontri anomalie sull'impianto termico lo annota sul rapporto di prova. L'utente riceverà, direttamente dall'ispettore o tramite posta, un modulo con l'elenco della documentazione da presentare all'ANEA entro 30 gg per la messa a norma dell'impianto.
Per agevolare la lettura del rapporto di prova, di seguito sono riportate le principali anomalie riscontrate durante le verifiche degli impianti termici e cosa deve fare l'utente per la messa a norma dell'impianto:
Descrizione anomalia Anomalia sul rapporto di prova Documentazione da inviare all'ANEA per la messa a norma.
Impianti che presentano solo anomalie che rientrano nell'ambito della L.10/91 e smi o almeno un'anomalia al di fuori di tale campo di applicazione che non comportano un pericolo immediato e tali da consentire la prosecuzione della verifica. Punto 4.a, 4.b
5.a - 5.b
6.a-6.b-6.7- 6.c-6.d
8.a-8.b
9.a-9.b-9.c Allegato 7 con:
1. documento di riconoscimento e codice fiscale del responsabile di impianto;
2. documenti indicati nell'allegato stesso relativi all'anomalia rincontrata;
3. eventuale pagamento qualora risulti moroso
Impianti che presentano almeno un'anomalia tale da comportare un pericolo immediato e da non consentire la prosecuzione della verifica Punto 10.a Allegato 10 con:
1. documento di riconoscimento e codice fiscale del responsabile di impianto;
2. documenti indicati nell'allegato stesso relativi all'anomalia rincontrata;
3. eventuale pagamento qualora risulti moroso.
Impianti per i quali, all'atto del controllo, non è stato possibile effettuare la verifica in via definitiva per causa imputabile al responsabile dell'impianto. Punto 10.b Allegato 4 con:
1. documento di riconoscimento e codice fiscale del responsabile di impianto;
2. documenti indicati nell'allegato stesso relativi all'anomalia rincontrata;
3. eventuale pagamento qualora risulti moroso

Sanzioni per l'utente inadempiente

Decorsi i termini stabiliti per l'invio della documentazione per la messa a norma dell'impianto, si procederà alla:
notifica dell'ordinanza di disattivazione dell'impianto
richiesta della sospensione della fornitura di combustibile alla Società distributrice (art. 16 comma 6 del D.L. n. 164 del 23/05/2000)
richiesta dell'intervento dell'Autorità Giudiziaria
contestazione delle violazioni previste all'art. 31 comma 1 e 2 della legge 10/91 punibili con la sanzione amministrativa non inferiore a € 516,46 e non superiore a € 2.582,28 in ottemperanza all'art. 34 comma 5 della L. 10/91.
Di tale comunicazione saranno informati gli Enti e gli uffici (Asl, Vigili del fuoco, Ispesl, uffici comunali ecc.) per gli adempimenti di loro competenza.

Autodichiarazioni 2011-2012

Per le caldaie autonome, che sono le più diffuse, è necessario presentare al Comune, ogni 2 anni, l'autocertificazione comprendente anche il controllo del rendimento di combustione


Chi, dove e quando consegnare l'autocertificazione?

I manutentori convenzionati si impegnano a consegnare nei modi e nei tempi della convenzione, l'autocertificazione al Comune di Napoli.
Qualora il responsabile di impianto si rivolgesse a ditte di manutenzione NON convenzionate, resta a SUO CARICO presentare la dichiarazione entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'analisi dei fumi al seguente ufficio:

Servizio Ambiente - piazza Cavour n. 42 - tel. 0817959401 (Martedì - Giovedì e Venerdì ore 10:00 - 13:00)
Si ricorda che il versamento va effettuato su

c/c n. 15194814 intestato a "Comune di Napoli - Servizio Ambiente - Controllo Impianti Termici" con l'indicazione della causale di versamento: "Dichiarazione di avvenuta manutenzione di impianto termico sito in via ...")


Cosa consegnare:

Impianti esistenti

Per gli impianti esistenti la ditta di manutenzione (se convenzionata con il Comune) o il responsabile di impianto, deve presentare la seguente documentazione entro 60 gg dall'analisi dei fumi:

Allegato G (D.Lgs 192/05 e smi) completo dell'analisi di combustione effettuata secondo le norme vigenti
"Strisciata" dell'analizzatore (esito dell'analisi di combustione) redatta secondo le norme vigenti (n. 3 prove dei fumi)

Attestato di versamento: Bollino Verde (€ 8,60) oppure cedolino postale di pagamento (€ 7,75 su: c/c n. 15194814 intestato a "Comune di Napoli - Servizio Ambiente - Controllo Impianti Termici" con l'indicazione della causale di versamento: "Dichiarazione di avvenuta manutenzione di impianto termico sito in via ...")


Impianti nuovi/Sostituzione di generatore di caldaia

Per gli Impianti nuovi/Sostituzione di generatore di caldaia la ditta installatrice (se convenzionata con il Comune) o il responsabile di impianto, deve presentare la seguente documentazione entro 60 gg dall'analisi dei fumi:

Scheda identificativa di impianto (scheda n. 1 del libretto di impianto)
Allegato G (DLgs 192/05 e smi) completo dell'analisi di combustione effettuata secondo le norme vigenti
"Strisciata" dell'analizzatore (esito dell'analisi di combustione) redatta secondo le norme vigenti (n. 3 prove dei fumi)
In questi casi NON deve essere applicato né il Bollino Verde né il cedolino postale di pagamento
"Si ricorda che in base all''Art. 11 del DPR 551/99:

La compilazione iniziale del libretto, nel caso di impianti termici di nuova installazione sottoposti a ristrutturazione e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, e' in grado di verificarne la sicurezza e funzionalita' nel suo complesso, ed e' tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46 (attualmente art.7 del DM 37/2008), comprensiva, se del caso, dei riferimenti di cui alla nota 7 del modello di dichiarazione allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1992."

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